IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
            IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
                      PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

   VISTO  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,  n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito;
   VISTO  l'articolo  1,  comma  1, della legge 28 settembre 1998, n.
337,  recante  delega  al  Governo  ad  emanare  uno  o  piu' decreti
legislativi  in  materia  di  riordino della disciplina relativa alla
riscossione;
   VISTO  il  decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, cosi' come
modificato  dal  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 326, recante
disposizioni sul riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, emanato in attuazione della delega prevista dalla citata legge
28 settembre 1998, n. 337;
   VISTO  il  decreto  legislativo 13 aprile 1999, n. 112, cosi' come
modificato  dal  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 326, recante
disposizioni  sul  riordino del servizio nazionale della riscossione,
emanato  in  attuazione  della  delega prevista dalla citata legge 28
settembre 1998, n. 337;
   VISTO  l'articolo  17  del predetto decreto legislativo n. 112 del
1999, concernente la remunerazione del servizio;
   VISTO  il  comma  1  del  predetto articolo 17, ai sensi del quale
l'attivita'   dei   concessionari   del   servizio  nazionale,  viene
remunerata con un aggio, pari ad una percentuale sulle somme iscritte
a  ruolo riscosse, da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del
Ministro  delle  finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica, sulla base dei criteri
individuati  alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo 17, comma
1;
   VISTO  che,  ai sensi del citato articolo 17, comma 1, il criterio
di determinazione dell'aggio deve tener conto dei seguenti parametri:
   costo  normalizzato,  pari  al  costo  medio unitario del sistema,
rapportato  al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti
per cento dei concessionari aventi i piu' alti costi e del cinque per
cento di quelli aventi i piu' bassi costi;
   situazione  sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla
base   di   indici  di  sviluppo  economico  elaborati  da  organismi
istituzionali;
   tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a
ruolo e quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione;
   CONSIDERATO  che  l'aggio  di  cui  all'articolo 17, comma 1, deve
essere pari ad una percentuale delle somme riscosse, determinata, per
ciascun  ambito  territoriale,  sulla  base dei suesposti criteri che
consentono di definire tre componenti della remunerazione:
   quella di cui alla lettera a), di seguito denominata "aggio base";
   quella  di  cui  alla lettera b), di seguito denominata "aggio per
rischio ambientale";
   quella  di  cui  alla lettera c), di seguito denominata "aggio per
vetusta' del ruolo";
   CONSIDERATO  che per la determinazione dell'aggio base di cui alla
lettera   a)  si  e'  proceduto  a  rapportare,  per  ciascun  ambito
territoriale, i costi del sistema di riscossione desunti dai dati dei
bilanci  civilistici  e  dei  conti  consuntivi  per  l'anno 1998 dei
concessionari e commissari governativi, agli importi iscritti a ruolo
in carico nello stesso anno 1998;
   RITENUTO  che  al  fine  di  ottenere  un  dato significativamente
descrittivo   dei   costi   del  sistema  per  il  primo  biennio  di
riferimento,  occorre  procedere  alle opportune correzioni dei costi
evidenziati  per  l'anno 1998, tenendo conto dei mutamenti delle voci
di  conto  economico  conseguenti alle intercorse modifiche normative
che hanno interessato il sistema di riscossione;
   CONSIDERATO  che,  applicando  la metodologia sopra descritta, gli
ambiti  territoriali  sono  stati  ordinati  secondo  il  valore  del
rispettivo  costo  normalizzato - dato dal rapporto tra i costi ed il
carico  dei ruoli - ed e' stato quindi possibile evidenziare il venti
per cento delle province con i costi piu' alti ed il cinque per cento
con  i  costi  piu' bassi, da escludere dalla base del calcolo, cosi'
come prescritto dalla norma;
   CONSIDERATO  che  l'importo  dell'aggio  base  -  ovvero del costo
normalizzato medio di sistema di cui alla lettera a) - corrispondente
alla  media  dei  valori delle province residue, e' risultato pari al
6,50%;
   CONSIDERATO  che  per  la  determinazione  dell'aggio  per rischio
ambientale   di  cui  alla  lettera  b)  e'  necessario  operare  una
valutazione  in ordine al differenziale di rischio per la riscossione
mediante  ruolo,  dovuto  ai diversi fattori ambientali, selezionando
alcuni  indicatori  di  fonte  istituzionale  (Banca  d'Italia, INPS,
ISTAT),  rappresentativi  della  situazione  sociale  ed economica di
ciascun ambito territoriale, disponibili a livello provinciale;
   ATTESO  che  la  distribuzione  dei valori selezionati permette di
suddividere   gli   ambiti  territoriali  in  6  gruppi  di  province
massimamente  omogenei,  corrispondenti  ad  altrettante tipologie di
rischio,  ordinati da un rischio piu' basso (province a rischio 1) ad
un  rischio  piu'  alto (province a rischio 6), all'interno dei quali
sono  comprese  le  province caratterizzate da un "simile" modello di
identificazione  delle  difficolta' di incasso delle somme iscritte a
ruolo riferibili alla localizzazione territoriale dell'ambito;
   CONSIDERATO   che   a   partire   dalla  predetta  classificazione
tipologica e' stato costruito un indicatore sintetico delle posizioni
relative a ciascun ambito, ottenendo cosi' una scala continua (valori
da 0 ad 1) rappresentativa dei diversi gradi di "rischio ambientale";
   CONSIDERATO   peraltro   che  il  "rischio  ambientale"  non  puo'
ritenersi  nullo  nella tipologia a rischio minimo, e che pertanto il
predetto  indicatore  e'  stato  rimodulato in modo da garantire come
minimo il 30% del parametro (scala da 0,3 ad 1);
   CONSIDERATO  che  tale indicatore sintetico deve essere applicato,
per  ciascun  ambito  territoriale, al parametro (da esprimersi quale
misura   percentuale   sulle   somme  riscosse)  ritenuto  congruo  a
rappresentare  il  valore  massimo  della  remunerazione  spettante a
titolo  di  aggio  per rischio ambientale, secondo il criterio di cui
alla lettera b) del citato articolo 17, comma 1;
   RITENUTO   che   l'aggio   per   rischio  ambientale  deve  essere
quantificato  in misura tale da rendere tendenzialmente indifferente,
ai  fini  della  valutazione  della  remunerativita'  del servizio di
riscossione   in   ciascun   ambito  provinciale,  il  fattore  della
localizzazione   territoriale  dell'attivita'  svolta,  inteso  quale
indicatore  della maggiore o minore percentuale di esigibilita' delle
somme  iscritte  a  ruolo riferibile alle condizioni socio-economiche
dell'ambiente;
   RITENUTO  che  la  quota  massima erogabile dell'aggio per rischio
ambientale  deve essere contenuta entro la meta' del valore del costo
normalizzato  medio  del sistema, che rappresenta la soglia oltre cui
detto  aggio  perderebbe  la sua funzione di fattore equilibrante del
sistema,   assumendo,  al  contrario,  una  valenza  di  "rendita  di
posizione",  con  effetti  distorsivi nei confronti dell'operativita'
dell'intero meccanismo di remunerazione del servizio;
   CONSIDERATO   pertanto   che   l'aggio   per  rischio  ambientale,
differenziato  per ciascuna provincia, e' determinato a partire da un
valore  minimo  dello  0,9%,  per  l'ambito  territoriale  a "rischio
minimo",  fino ad un valore massimo del 3%, per l'ambito territoriale
a "rischio massimo";
   CONSIDERATO  che per la determinazione dell'aggio per vetusta' del
ruolo,  di  cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17, occorre
determinare  l'incidenza, sull'esito finale dell'attivita', del tempo
trascorso  tra  l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e
quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione;
   CONSIDERATO  che tale valutazione deve consentire di correggere la
remunerazione  da  corrispondere  per  ciascun ruolo, in modo tale da
annullare il differenziale di convenienza per il concessionario nella
lavorazione dei ruoli riferiti ad annualita' diverse;
   CONSIDERATO  che  il criterio da seguire per la determinazione del
predetto  aggio per vetusta' del ruolo presuppone il calcolo, in base
ai risultati di almeno un anno di osservazione, della probabilita' di
riscossione  per  ciascun anno di riferimento dell'entrata iscritta a
ruolo;
   CONSIDERATO che, una volta calcolati i rapporti delle probabilita'
sopra descritti, e' possibile stabilire la remunerazione per "unita'"
aggiuntiva  di  difficolta'  nella  riscossione  dei ruoli, calcolata
sulla  base  del  "peso"  del  parametro  della vetusta' del ruolo in
rapporto al parametro della rischiosita' ambientale;
   CONSIDERATO  che,  conseguentemente,  si  puo'  ottenere il valore
della  maggiorazione dell'aggio per unita' di ruolo, moltiplicando la
remunerazione unitaria per il rapporto tra le probabilita';
   CONSIDERATO  che  nella  prima  fase di avvio del nuovo sistema di
riscossione  mediante ruolo, non potendo disporre di dati consolidati
relativi   all'attivita'   di   riscossione   distinti  per  anno  di
riferimento  dell'imposta, si ritiene opportuno fissare, per il primo
biennio,  ai  fini  del  correttivo  sopra descritto, un valore medio
della  maggiorazione dell'aggio riferibile alla vetusta' del ruolo, a
partire dall'ammontare dei ruoli attribuiti al sistema nell'anno 1996
e non riscossi all'inizio dell'anno 1998;
   RITENUTO  che la maggiorazione dell'aggio riferibile alla vetusta'
del  ruolo  deve  essere  applicato  per  le  riscossioni delle somme
iscritte  a  ruolo  per  le  quali  sia decorso almeno un biennio tra
l'anno  di  riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quella in cui
il concessionario puo' porle in riscossione;
   CONSIDERATO  quindi  che  detto aggio deve essere applicato per le
riscossioni  conseguite  nell'anno 2000, sulle somme iscritte a ruolo
riferite all'anno 1997, o precedente, e per le riscossioni conseguite
nell'anno  2001, sulle somme iscritte a ruolo riferite all'anno 1998,
o precedente;
   CONSIDERATO  pertanto  che  il  valore dell'aggio per vetusta' del
ruolo,  da  corrispondere  in  misura uguale a tutti i concessionari,
ottenuto  sulla  base  della composizione media nazione dei ruoli, da
applicarsi  alle  somme  iscritte  a  ruolo  per le quali sia decorso
almeno  un  biennio tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a
ruolo  e  quella  in cui il concessionario puo' porle in riscossione,
risulta pari allo 0,83%;
   VISTO  l'articolo  17,  comma 2, secondo il quale l'aggio previsto
dal comma 1 e' aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari
ad  una  percentuale  delle  maggiori riscossioni conseguite rispetto
alla  media  dell'ultimo  biennio  rilevabile,  da  determinarsi  nel
decreto  previsto  dallo  stesso comma 1, anche in modo differenziato
per  settori,  sulla  base  di  fasce  di  incremento  degli  importi
riscossi;
   CONSIDERATO  che tale aumento dell'aggio deve essere calcolato con
riferimento ad un aumento della "produttivita'" del concessionario, e
che  quindi  deve  tenersi  conto  dell'incremento delle riscossioni,
rapportate al carico dei ruoli;
   RITENUTO  che  per la determinazione dell'aggio di cui al predetto
articolo  17,  comma  2,  di  seguito denominato aggio supplementare,
occorre  prevedere  un  premio  per  l'incremento  della  riscossione
rispetto  alla  media  del  biennio precedente, che sia articolato in
modo  tale  da  tenere  conto  della  difficolta' di incremento della
percentuale   di  riscossione,  riconducibile  al  diverso  grado  di
efficienza gia' raggiunto dai singoli concessionari;
   CONSIDERATO  che  a  tal  fine si e' reso necessario suddividere i
concessionari   in   quattro   classi,  costruite  sulla  base  della
distribuzione   dei   valori   corrispondenti   alle  percentuali  di
riscossione rilevate in ciascun ambito nel biennio precedente;
   CONSIDERATO   che   pertanto   sono  state  determinate  fasce  di
incremento,   cui   correlare   il   rispettivo  aggio  supplementare
spettante,  di  ampiezza  differenziata  per  ciascuna  delle quattro
classi  di  concessionari  individuate,  a  partire da un valore pari
all'1%  per  la  classe  1,  fino ad un valore pari allo 0,10% per la
classe 4;
   RITENUTO che per incentivare l'incremento di produttivita' occorre
remunerare  in  modo crescente la riscossione delle unita' aggiuntive
di  ruolo  rispetto alle medie considerate, sulla base di un campo di
variazione  del  valore  dell'aggio  supplementare  da  calcolarsi in
funzione  del  valore del costo normalizzato medio del sistema (aggio
base) di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 17;
   CONSIDERATO che, alla luce del valore del costo normalizzato medio
del  sistema,  pari  al  6,50%,  dato  dal rapporto tra i costi ed il
carico  dei  ruoli attribuiti, si ritiene opportuno fissare il valore
minimo  dell'aggio  supplementare  in misura non superiore alla meta'
del predetto costo normalizzato.
   CONSIDERATO che il valore massimo del predetto aggio supplementare
non  puo'  superare  l'80% del valore del costo normalizzato medio di
sistema,  che  rappresenta  la  soglia  oltre  cui  detto  aggio  non
risponderebbe  in  modo  equilibrato  alla sua funzione incentivante,
garantendo   ai   concessionari  utili  non  giustificati  dai  costi
marginali sostenuti;
   CONSIDERATO  pertanto  che  il  valore dell'aggio supplementare e'
determinato  nella misura minima del 3%, fino alla misura massima del
5%;
   VISTO l'articolo 17, comma 3, che pone l'aggio di cui al comma 1 a
carico  del  debitore, in caso di mancato pagamento entro la scadenza
della cartella, in misura non superiore al 4,65% della somma iscritta
a  ruolo  e  che  rinvia al decreto di cui allo stesso comma 1 per la
determinazione di tale misura;
   RITENUTO  di  dover  determinare  l'aggio  a  carico  del debitore
previsto  dal  predetto  articolo  17,  comma 3, nella misura massima
consentita, al fine di incentivare il tempestivo adempimento da parte
del debitore e contenere quindi il fenomeno della morosita';
   VISTO   l'articolo   17,   comma   5,   che  riconosce  a  ciascun
concessionario,  a  titolo  di anticipazione della remunerazione, una
somma  pari ad una percentuale del costo normalizzato di cui al comma
1,  lettera  a),  dello  stesso  articolo  17, comunque non inferiore
all'1%  del  carico  dei  ruoli  consegnati,  da  determinarsi con il
decreto di cui al medesimo comma 1;
   RITENUTO  di  dover  fissare  nella  misura  minima  indicata  dal
predetto  articolo 17, comma 5, la somma da corrispondere a titolo di
anticipazione,  stante  l'attuale livello dei costi di organizzazione
del sistema dei concessionari;
   CONSIDERATO  che, una volta fissata l'anticipazione in misura pari
all'1%  del carico dei ruoli consegnati, da corrispondersi secondo le
modalita'  da  fissarsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4
dell'articolo  17,  appare  irrilevante  esprimere  tale valore quale
percentuale dell'aggio base;
   CONSIDERATO  altresi' che con le modalita' da fissarsi nel decreto
di  cui  al  citato comma 4 dell'articolo 17, sara' possibile erogare
l'aggio effettivamente spettante sulle somme riscosse, al netto degli
importi  anticipati  ai  sensi  del comma 5 dello stesso articolo 17,
ovvero   sara'   possibile   procedere   al   recupero   delle  somme
eventualmente   corrisposte  a  titolo  di  anticipazione  in  misura
maggiore dell'effettivo aggio spettante;
   VISTO   l'articolo  17,  comma  5-bis,  che  dispone  che  per  la
riscossione  spontanea  a  mezzo  ruolo  delle  entrate  non erariali
l'aggio  del  concessionario  e'  stabilito, con il decreto di cui al
comma  1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio
e,  in  ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre
forme di riscossione mediante ruolo;
   VISTO  l'articolo  32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46,  cosi' come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
326,  ai sensi del quale per riscossione spontanea a mezzo ruolo deve
intendersi quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:
   a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimenti;
   quando  la somma da iscrivere a ruolo e' ripartita in piu' rate su
richiesta del debitore;
   CONSIDERATO  che  tra  le  forme  di riscossione spontanea a mezzo
ruolo  delle  entrate  non  erariali  deve  comprendersi anche quella
relativa  alla  riscossione,  conseguita entro i termini di pagamento
previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973, n. 602, dei crediti contributivi INPS iscritti a
ruolo,  oggetto  della cessione di cui all'articolo 13 della Legge 23
dicembre 1998, n. 448;
   CONSIDERATO  che l'aggio da corrispondersi, ai sensi dell'articolo
17,  comma  5-  bis,  per  la riscossione spontanea a mezzo ruolo dei
crediti  degli  enti  pubblici previdenziali, tenuto conto dei minori
costi di svolgimento del relativo servizio rispetto a quelli rilevati
per  le  altre  forme  di  riscossione  mediante  ruolo,  puo' essere
fissato,  per  tutti  i  concessionari, in misura non superiore ad un
terzo  dell'aggio  di  cui  al  comma  1  dello  stesso  articolo 17,
spettante,  ai  sensi  del  presente decreto, all'ambito cui e' stato
riconosciuto il valore minimo del parametro di rischio ambientale;
   CONSIDERATO  che  l'aggio da corrispondersi, ai sensi del predetto
articolo  17, comma 5-bis, per la riscossione spontanea a mezzo ruolo
delle  entrate  non erariali, diverse dai crediti degli enti pubblici
previdenziali,  puo' essere fissato nella stessa misura gia' prevista
-  con  riferimento  alle riscossioni effettuate prima della notifica
dell'avviso di mora - nel quadro normativo previgente al riordino del
servizio  nazionale  della  riscossione, in quanto tale misura appare
congrua  a  remunerare  detto  specifico  servizio,  i  cui  costi di
gestione, nonche' le relative modalita' di svolgimento, non subiscono
particolari variazioni rispetto al passato;
   CONSIDERATO  che  il minore aggio spettante, ai sensi del predetto
articolo  17, comma 5-bis, per la riscossione spontanea a mezzo ruolo
delle entrate non erariali, compete al concessionario solo in caso di
versamento   effettuato   entro   i  termini  di  pagamento  previsti
dall'articolo  25  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  decorso  inutilmente  il  quale  - ovvero
integrate   le  condizioni  per  la  decadenza  del  beneficio  della
rateazione,  ai  sensi  dell'articolo  19  dello  stesso  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 602 del 1973 - si rende applicabile
l'aggio  previsto,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo  n.  112  del  1999,  per  le  altre forme di riscossione
mediante  ruolo,  posto  a carico del debitore nella misura stabilita
del 4,65% della somma iscritta a ruolo;
   VISTO  l'articolo 36-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, ai sensi del quale, fino al 30 settembre 1999, i ruoli possono
essere formati e resi esecutivi, secondo le disposizioni in vigore al
30  giugno 1999, e che su tali ruoli, nonche' a quelli resi esecutivi
antecedentemente  al 1o luglio 1999, in deroga all'articolo 68, comma
1,  del  decreto  legislativo  13  aprile 1999, n. 112, sono dovuti i
compensi  e  gli interessi semestrali di mora di cui all'articolo 61,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43;
   CONSIDERATO  che  alla luce delle predette disposizioni normative,
per  la  riscossione  dei  ruoli  sopra  indicati  non  e'  dovuta la
remunerazione  di  cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112
del  1999, che risulta pertanto spettante solo per la riscossione dei
ruoli  formati  ai  sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre,  n. 602, nel testo in vigore dal 1o
luglio 1999;
   CONSIDERATO che per il secondo semestre dell'anno 1999 non risulta
alcun  onere a carico dell'Erario, ai sensi dell'articolo 17 del piu'
volte  citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive
modificazioni;
   VISTO il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 6
del  decreto  legislativo  13 aprile 1999, n. 112, reso, ai sensi del
comma  1, lettera b), dello stesso articolo 6, nelle adunanze del 21,
27 marzo e 4 aprile 2000, prot. n. 2000/16525;

                            D E C R E T A

                               ART. 1.
1.   Per   l'ambito   territoriale   costituito  dalla  provincia  di
Alessandria, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del
decreto  legislativo  13  aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei
ruoli  formati  ai  sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, cosi' come sostituito
dall'articolo  4  del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e'
stabilita nel modo seguente:
   a)  Aggio  sulle  somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione
per  la  riscossione  spontanea  a  mezzo  ruolo  delle  entrate  non
erariali, pari al 7,88 per cento;
   b)  L'aggio  di  cui  al  punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle
somme  iscritte  a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un
biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo;
   c)  L'aggio  di  cui  al  punto a) e' maggiorato, per scaglioni di
incremento,  nella  misura  indicata nella tabella 1 dell'allegato A,
che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle
maggiori  riscossioni  conseguite,  rapportate  al  carico dei ruoli,
rispetto  al  dato  medio  rilevato  nello  stesso ambito nel biennio
precedente;
   d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a
mezzo  ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al
successivo  punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire
5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo;
   e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a
mezzo  ruolo  dei  crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al
2,50 per cento.